PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2:

              1) al comma 1, all'alinea, le parole: «le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni, gli enti e le organizzazioni» e le lettere a) e b) sono abrogate;

              2) il comma 2 è abrogato;

          b) all'articolo 3:

              1) al comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono soppresse;

              2) al comma 6, le parole: «le confederazioni e le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni, gli enti e le organizzazioni»;

              3) il comma 7 è abrogato;

          c) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è abrogata;

          d) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «Le confederazioni e le associazioni di lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni, gli enti e le organizzazioni»;

          e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Operatori). - 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di personale volontario.
      2. Per il personale retribuito si applica la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro stabilita dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali vigenti»;

 

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          f) all'articolo 8:

              1) al comma 2, le parole: «e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13» sono soppresse;

              2) al comma 3, le parole: «indicate al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «indicate al comma 1»;

          g) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato;

          h) l'articolo 10 è abrogato;

          i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Remunerazione delle prestazioni). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina delle modalità di remunerazione delle singole prestazioni offerte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. A tale fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva e aggiorna annualmente, con proprio decreto, il tariffario nazionale delle suddette prestazioni.
      2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine, il parere favorevole si intende acquisito.
      3. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, deliberato dagli organi competenti.

 

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      4. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

          a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

          b) erogazioni liberali;

          c) sottoscrizioni volontarie;

          d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche»;

          l) al comma 2 dell'articolo 15, le parole: «, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia» sono soppresse;

          m) il comma 1 dell'articolo 17 è abrogato;

          n) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato;

          o) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

      «Art.18-bis. - (Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Norma finanziaria e disposizioni fiscali).- 1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserito il seguente:

      "1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono gli oneri sostenuti per le prestazioni ricevute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura del 100 per cento per i redditi imponibili inferiori a 12.911,42 euro e del 75 per cento per i redditi superiori".

      2. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 10.000 euro»;

 

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          p) all'articolo 20:

              1) al comma 1, le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7» sono soppresse;

              2) al comma 4, le parole: «per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato» sono soppresse;

              3) il comma 5 è abrogato;

          q) i commi 2 e 3 dell'articolo 21 sono abrogati.